Art. 4.
(Docenti).

      1. È istituita la classe di concorso 79/A (musica nella scuola dell'infanzia).
      2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 79/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola dell'infanzia, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      3. L'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 79/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
      4. I contenuti didattici della disciplina di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.

 

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